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Sicurezza sul luogo di lavoro

SCUDOMED – AREE DI EXPERTISE

(Ex Decreto Legislativo n.81 Sicurezza sul luogo di lavoro)

In materia di sicurezza sul luogo di lavoro, e con riferimento alle Aziende del SSR, alle Aziende Ospedaliere ed Universitarie Autonome, agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), ed a tutti gli altri enti o strutture di ricovero e cura, di natura pubblica, va incentrata l’attenzione su due aspetti di sicuro e pregnante rilievo: a) l’individuazione del datore di lavoro, ai fini della sicurezza, ex art. 2, comma 1, lett. b, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; b) le deleghe di funzioni che il datore di lavoro può, in presenza di determinate condizioni, conferire a soggetti con precisi requisiti.

Nelle suindicate strutture, il Direttore Generale è l’organo di vertice dell’ente titolare del rapporto di lavoro; nelle medesime strutture, il datore di lavoro ai fini della sicurezza è rappresentato dal dirigente munito di poteri di gestione, ovvero il funzionario privo di qualifica dirigenziale, ove questi sia preposto ad ufficio avente autonomia gestionale, sia dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa, e sia individuato come tale dal Direttore Generale sulla base dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo, vale a dire con il Direttore Generale dell’ente.

Diventa perciò del tutto imprescindibile per la figura del Direttore Generale procedere ad una corretta individuazione del datore di lavoro, ai fini della sicurezza, nei vari settori ed aree di attività, mediante una corretta attività provvedimentale in tal senso orientata.

Il datore di lavoro, così individuato, può, a sua volta, procedere, ex art. 16, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., a delega di funzioni in materia di sicurezza alle seguenti condizioni: 1) che essa risulti da atto scritto recante data certa; 2) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 3) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 4) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; 5) che la delega sia accettata per iscritto dal delegato. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Scudomed si prefigge lo scopo di supportare e coadiuvare le figure di vertice ed apicali degli enti e strutture sanitarie con il condiviso obiettivo di una corretta e sicura applicazione dei precetti di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

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